Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Lavoro

Questa sezione del sito raccoglie le norme relative alla tutela del lavoro dei disabili in generale e dei non vedenti in particolare. “Il lavoro è luce che ritorna!” usava dire Paolo Bentivoglio, uno dei fondatori dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e le battaglie per la tutela del diritto al collocamento obbligatorio, sono da sempre state uno dei pilastri dell’unione.

Di seguito potrete trovare i link ai vari provvedimenti.

COMPATIBILITÀ TRA INVALIDITÀ TOTALE (100%) ED INSERIMENTO LAVORATIVO

tratto da SuperAbile INAIL del 27/01/2021

Il riconoscimento di invalidità totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo

Il problema
Il riconoscimento di invalidità totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo. Ad oggi, molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale sia incompatibile con l’inserimento lavorativo. A questo proposito riteniamo che sia fuorviante la modalità con cui, ancora oggi, viene effettuato il riconoscimento di invalidità civile.
In passato, infatti con il riconoscimento di invalidità civile, purtroppo ancora in attesa di riforma, venivano valutate anche le potenzialità lavorative della persona disabile ed il verbale di invalidità costituiva, di fatto, anche un’attestazione delle limitate capacità lavorative (D.M. 5 febbraio 1992 e successive modificazioni). Infatti, sul verbale di invalidità, di fronte all’attribuzione di una percentuale pari al 100%, corrisponde la voce “totale e permanente inabilità lavorativa”.
Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.
Ad oggi il riconoscimento di invalidità civile è indispensabile per usufruire di benefici di tipo economico e non economico mentre l’accesso al lavoro è regolato dalla legge 68/99 e l’accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68”

La storia
Per affrontare questo tema è indispensabile un piccolo excursus storico per evidenziare come, già molti anni fa, e ancor prima della legge 68/99, la normativa aveva affrontato il problema dell’inserimento lavorativo di persone con invalidità totale (100%) e con diritto all’indennità di accompagnamento.
Infatti la Circolare del Ministero Lavoro n. 5/88 richiama l’orientamento, già espresso nella Circolare n. 6/13966/A del 28.10.1969, secondo cui “anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%), possono se oculatamente utilizzati, svolgere sia pure eccezionalmente determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili”. Infatti, la Circolare del Ministero Lavoro, n. 5/88, precisa altresì che: tale indirizzo è stato successivamente più volte confermato in occasione di singoli quesiti; che le tabelle in base alle quali viene attribuita lapercentuale di invaliditàsono state predisposte, non solo per accertare la residua capacità ma anche e prevalentemente al fine di stabilire il diritto alla percezione di pensioni, assegni e rendite di natura assistenziale e previdenziale (assegni e pensioni agli invalidi civili, rendite per infortuni sul lavoro ecc.); che non si può in via assoluta escludere che, anche in presenza di certificazioni sanitarie che riconoscono un’invalidità del 100%, non possono permanere in capo all’invalido effettive residue capacità lavorative, che possono essere anche consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura modesta;
qualora gli invalidi in possesso di certificazioni di invalidità nella misura del 100%richiedono l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, gli uffici stessi l’inviteranno a rivolgersi all’organo sanitario competente affinché specifichi se effettivamente sussistano residue capacità lavorative. Solo in presenza di tale dichiarazione gli uffici Provinciali del Lavoro potranno, pertanto procedere all’iscrizione degli interessati negli elenchi di cui sopra. In seguito la Legge n. 508/88 all’art. 1, comma 3, affronta esplicitamente il problema affermando che l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

L’attualità
Tornando all’attualità è necessario riferirsi alla Legge 68/99. Infatti, un aspetto di centrale importanza di questa legge è il collocamento mirato che prevede, attraverso l’azione svolta dai servizi per l’inserimento lavorativo, il reale incontro tra capacità lavorative del disabile e le esigenze delle imprese. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68” regola l’attività della commissione operante presso l’azienda U.S.L. e competente ad accertare le condizioni di disabilità per l’accesso al collocamento delle persone disabili. L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile, pertanto, l’attività della commissione di cui all’articolo 4 della Legge 104/92 è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile. Dall’entrata in vigore della Legge 68/99 le commissioni per l’accertamento dell’invalidità non possono più procedere alla valutazione delle capacità lavorative definendo la collocabilità o non collocabilità della persona disabile in quanto non più competenti. La valutazione delle capacità lavorative deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 4 della Legge 68/99 e perciò deve essere effettuata dalle commissioni per l’accertamento dell’invalidità integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall’articolo 4 della Legge 104/92. Persone con disabilità psichica Per completezza di informazione vogliamo fare un ultimo cenno al problema del collocamento al lavoro dei disabili psichici.
L’art. 5 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 non contemplava fra i destinatari della legge sul collocamento obbligatorio gli invalidi psichici. La Corte Costituzionale con la Sentenza del 2 febbraio 1990, n. 50 ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale; successivamente l’art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, estendeva l’applicazione della Legge n. 482/1968 anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili.
L’art. 9, comma 4 della Legge 68/99 fa espresso riferimento ai disabili psichici prevedendo che “I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13”. Anche per tali disabili, definiti nei verbali di invalidità “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, le commissioni delle Aziende U.S.L. e gli esperti dei Comitati tecnici dovranno indicare le residue capacità lavorative, le abilità, le inclinazioni e le attitudini lavorative.

In conclusione
Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva. Non ci nascondiamo che, in alcuni casi, l’accertamento della disabilità ai fini del collocamento al lavoro possa dare esito negativo, ma, a nostro avviso, la valutazione deve essere eseguita situazione per situazione ed in ogni caso l’incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita o l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore non può costituire un impedimento a priori.

di Gabriela Maucci e Alessandra Torregiani

DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)   Vigente al: 4-9-2013  

(…omissis)

Art. 7
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell’amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche’ di interpretazione autentica)

comma 6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e’ obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarieta’.

comma 7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 6.

DLGS 18/07/2011 N 119 ATTUAZIONE ART 23 L 04/11/2010 N 183


Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162) (GU n.173 del 27-7-2011 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2011

Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e’ tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza puo’ essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.  

Note all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
« 42. – Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.».

– Si riporta il testo dell’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili):
«Art. 26. Congedo per cure – Ai lavoratori mutilati e
invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.».

– Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291):
«Art. 10.
Congedo per cure – Il congedo per cure previsto dall’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché’ le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.»

LEGGE 29 MARZO 1985 , N. 113 AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Albo professionale

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)).
2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita’ assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
3. ((Nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge)) vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2.
L’iscrizione ((nell’elenco)) e’ subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall’unita’ sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e’ privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e’ esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’espletamento della funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti ((nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge)) su presentazione di domanda, ((…)), alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

Art. 2.
Abilitazione alla funzione di centralinista

1. ((…)) sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l’abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di eta’ e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell’obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
4. Le regioni, nell’ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresi’ svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e’ istituita la commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.
8. La commissione e’ composta da: il direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell’ufficio da lui delegato, che la presiede; un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia; un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille; un funzionario dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia; un funzionario della Societa’ italiana per l’esercizio telefonico – SIP, esperto in telefonia; un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell’ufficio regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione e’ nominato un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
12. Le domande ((…)) per l’esame di abilitazione sono presentate all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l’esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all’articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.
Obblighi dei datori di lavoro

1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o piu’ posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu’ posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto ((nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge)).
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto ((nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge)).
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu’ di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e’ riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente.
6. In attesa dell’individuazione dei servizi di cui al precedente comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:
a) le centrali ed i centralini dell’Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;
b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.
7. L’esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l’Azienda telefonica di Stato, anche alle societa’ private concessionarie dei servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente, hanno facolta’ di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Coordinamento con la disciplina generale

1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell’aliquota d’obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecita’.
2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, e’ tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell’aliquota d’obbligo.
4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.
Art. 5. Denunce
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalita’ dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.
2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.
3. La Societa’ italiana per l’esercizio telefonico – SIP, entro sessanta giorni dall’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazione avvenuta e le caratteristiche dell’apparecchiatura telefonica.
4. La Societa’ italiana per l’esercizio telefonico – SIP e tenuta a comunicare, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, lo elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione.

Art. 6.
Modalita’ per il collocamento

1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'((servizio competente)).
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'((servizio competente)) invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l’ufficio procede all’avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
3. E’ ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall’azienda nella quale e’ occupato ad un’altra, previo nulla osta del competente ((servizio competente)).
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'((servizio competente)). I centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di eta’ ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l'((servizio competente)) li invita a provvedere. Trascorso un mese l'((servizio competente)) procede all’avviamento d’ufficio
6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l’elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'((servizio competente)) competente. ((7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all’articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possesso dell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L’interessato puo’ comunque iscriversi nell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.))
8. I lavoratori non vedenti iscritti ((nell’elenco)) hanno diritto all’avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di eta’.

Art. 7.
Rapporto di lavoro e norme di tutela

1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l’assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell’assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.

Art. 8.
Trasformazione dei centralini

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilita’ d’impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

Art. 9.
Indennita’ di mansione

1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e’ corrisposta una indennita’ di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. ((…)) le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all’articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianita’ contributiva ((nonche’ all’incremento dell’eta’ anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335)).
3. Al maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l’anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita’ risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
Sanzioni

1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ((8))
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ((8))
3. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e’ di competenza dell’ufficio provinciale del lavoro. 4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera’ per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all’articolo 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto centrale di statistica.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 9 maggio 1989 (in G.U. 19/05/1989, n. 115) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi stabiliti nel primo comma sono aumentati rispettivamente da L. 100.000 a L. 116.300 e da L. 2.000.000 a L. 2.326.000”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 20.000 a L. 23.260 e da L. 80.000 a L. 93.040”.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 24 luglio 1991 (in G.U. 31/10/1991, n. 256) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi stabiliti nel primo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110”.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 11 luglio 1994 (in G.U. 10/08/1994, n. 186) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi stabiliti nel primo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 140.140 a L. 160.460 e da L. 2.802.830 a L. 3.209.240”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 28.020 a L. 32.082 e da L. 112.110 a L. 128.365”.

————

AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 30 giugno 1997 (in G.U. 29/07/1997) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi stabiliti nel primo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 160.460 a L. 179.394 e da L. 3.209.240 a L. 3.587.930”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 32.082 a L. 35.867 e da L. 128.365 a L. 143.512”.

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AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 10 ottobre 2000 (in G.U. 03/11/2000, n. 257) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi stabiliti nel primo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L. 3.792.442”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692”.

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AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 29 luglio 2003 (in G.U. 19/08/2003, n. 191) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi di cui al primo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi’ come rideterminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 97,93 a euro 105,70 e da euro 1.958,63 a euro 2.113,40”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 19,60 a euro 21,13 e da euro 78,30 a euro 84,53”.

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AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 24 luglio 2006 (in G.U. 05/08/2006, n. 181) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi di cui al primo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro 112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro 22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68”.

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AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 24 luglio 2009, (in G.U. 20/8/2009, n. 192), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi di cui al primo comma dell’art. 10 della legge 28 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Gli importi di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ed euro 94,79”.

Art. 11.
Vigilanza

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell’ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 29 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E PROVVEDIMENTI COLLEGATI

In questo spazio inseriremo il testo della legge 104/92, ma anche diversi altri provvedimenti, circolari e altri documenti a chiarimento e integrazione della legge.

  • Frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso mensile previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104
  • Legge 28 gennaio 1999, n. 17 a modifica ed integrazione della Legge 5 febbraio 1992 n.104
  • Legge 5 febbraio 1992 n.104 – testo aggiornato
  • Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92.”
  • Permessi legge 104, le istruzioni INPS per i lavoratori part-time
  • TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE HANDICAPPATO

LEGGE 9GENNAIO 2004, N. 4 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’ACCESSO DEI SOGGETTI DISABILI AGLI STRUMENTI INFORMATICI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Obiettivi e finalita)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. E’ tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ((, nonche’ alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete)) e ai servizi di pubblica utilita’ da parte delle persone con disabilita’, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “accessibilita’”: la capacita’ dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita’ necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
a-bis) “applicazioni mobili”: il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e’ escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) “sito Web”: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) “soggetti erogatori”: i soggetti di cui all’articolo 3, ((commi 1 e 1-bis));
a-sexies) “dati misurati”: i risultati quantificati dell’attivita’ di monitoraggio effettuata per verificare la conformita’ dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita’ di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative
sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche’ informazioni quantitative sul livello di accessibilita’;
b) “tecnologie assistive”: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3.
(Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonche’ a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
1-bis. La presente legge si applica altresi’ ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita’, superiore a ((cinquecento)) milioni di euro.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilita’ non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.

Art. 3-bis.
(( (Principi generali per l’accessibilita’). ))

((1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilita’ al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b) fruibilita’ delle informazioni offerte, caratterizzata da:
1) facilita’ e semplicita’ d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalita’ di funzionamento delle interfacce, nonche’ la possibilita’ di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.
3. Con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilita’ di cui ai commi 1 e
2.))

Art. 3-ter.
(( (Individuazione dell’onere sproporzionato per l’accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni mobili). ))

((1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilita’ previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all’articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni mobili, cio’ imponga un onere sproporzionato.
2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita’ degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilita’. Non possono costituire, di per se’, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessita’ di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all’articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l’onere sproporzionato.
4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilita’ secondo le modalita’ di cui all’articolo 3-quater, comma 2, lettera a) )).

Art. 3-quater.
(( (Dichiarazione di accessibilita’). ))

((1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilita’ particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformita’ dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.
2. La dichiarazione di accessibilita’ comprende, altresi’, i seguenti elementi:
a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai sensi dell’articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano l’inaccessibilita’ e l’indicazione di eventuali soluzioni di accessibilita’ alternative fornite dai soggetti erogatori;
b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformita’ ai principi di accessibilita’ di cui all’articolo 3-bis e alle prescrizioni in materia di accessibilita’ dettate dalle linee guida di cui all’articolo 11, nonche’ di richiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi;
c) il link alla procedura di cui all’articolo 3-quinquies cui e’ possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).
3. Il modello di dichiarazione di accessibilita’ e’ definito con le linee guida di cui all’articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. La dichiarazione di accessibilita’ e’ fornita in un formato accessibile ed e’ pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita’ e’ fornita in un formato accessibile e e’ resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l’applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione.))

Art. 3-quinquies.
(( (Procedura di attuazione). ))

((1. La dichiarazione di accessibilita’ e’ verificata dall’Agenzia per l’Italia digitale con riferimento alla conformita’ al modello di cui all’articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita’.
2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita’ ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.
3. Il difensore civico digitale decide, altresi’, nei casi di cui all’articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell’utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l’Agenzia per l’Italia digitale.))

Art. 4.
(Obblighi per l’accessibilita)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita’ stabiliti con le linee guida di cui all’articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita’ o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e’ consentita nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all’articolo 3-ter ed e’ adeguatamente motivata. ((La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all’acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis.))
2. I soggetti di cui all’articolo 3, ((commi 1 e 1-bis)), non possono stipulare, a pena di nullita’, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non e’ previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita’ stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita’, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita’, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori con disabilita’ o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, e’ subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita’ stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilita’ la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita’, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. L’Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4 nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Art. 5.
(Accessibilita’ degli strumenti didattici e formativi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi’, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili ((anche)) agli ((alunni con disabilita’)) e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio.

Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 106))

Art. 7.
(Compiti amministrativi)

1. ((Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’Agenzia)) per l’Italia digitale: a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;
a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformita’ dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilita’, avvalendosi anche dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione (ISCOM)
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalita’ indicate dalla presente legge;
d) promuove, d’intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita’ e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilita’;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i persone con disabilita’ delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunita’ dei disabili;
f) favorisce, d’intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita’ e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita’, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilita’, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita’, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, d’intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita’ e con i Ministeri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per i beni e le attivita’ culturali, iniziative per favorire l’accessibilita’ alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilita’; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilita’ alle opere multimediali;
h) definisce, d’intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita’ e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilita’ delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonche’ l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilita’ nei programmi di formazione del personale, in conformita’ alla legislazione europea vigente;
h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformita’ dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni e’ reso pubblico in un formato accessibile.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. (1)

AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 4 – 12 aprile 2005, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 20/04/2005, n. 16) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 2 del presente articolo “nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge”.

Art. 8.
(Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attivita’ per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilita’ e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e’ effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilita’ ((, ivi inclusi quelli relativi alle modalita’ di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili)).

Art. 9.
(Responsabilita)

1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge ((da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1)) e’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita’ penali e civili previste dalle norme vigenti.
((1-bis. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, e’ accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l’AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.))

Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 106))

Art. 11.
(( (Requisiti tecnici). ))

((1. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita’, nonche’ quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilita’ di siti web e applicazioni mobili, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformita’ alle procedure e alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull’accessibilita’, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l’accessibilita’ degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all’articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell’allegato B al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilita’ degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilita’ di cui all’articolo 3-quater; d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita’ degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita’;
e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l’accessibilita’ di un sito web o applicazione mobile.
2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.))

Art. 12.
(Normative internazionali)

1. ((Le linee guida di cui all’articolo 11 sono emanate)) osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilita’ dell’Unione europea, nonche’ nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 106)).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli

PERMESSI 104 TRASFORMABILI IN FERIE

tratto da La Legge per Tutti del 28/09/2020

Legge 104, per lavoratori con handicap grave permessi slegati dalle esigenze di cura.

Si possono utilizzare i permessi previsti dalla legge 104 del 1992 come ferie? Si può, ad esempio, agganciare uno di questi giorni di assenza giustificata dal lavoro al termine di un weekend o di un ponte per prolungare la vacanza?

La questione è stata valutata più volte dalla Cassazione. In questo breve articolo affronteremo il tema dei permessi 104 trasformabili in ferie
in modo da verificare quali possono essere le opportunità per il lavoratore dipendente.
Permessi 104 richiesti dai familiari
Come a tutti noto, i permessi della legge 104 sono accordati sia ai lavoratori disabili che ai familiari di questi ultimi che se ne prendono cura. La risposta al quesito di partenza dipende proprio dal soggetto fruitore del beneficio. Quanto ai familiari, la legge stabilisce che, seppure l’uso del permesso non richiede un’assistenza continuativa ed esclusiva, è necessario che lo stesso non venga snaturato per finalità diverse da quelle previste originariamente dalla norma. E siccome la norma stabilisce che scopo del permesso è prestare assistenza al portatore di handicap, non è possibile allungare una vacanza con i giorni di permesso. È naturale quindi che se il dipendente in ferie chiede un permesso 104 per restare in vacanza un giorno in più commette illecito e può essere licenziato in tronco. Viceversa, se effettivamente si reca a casa del disabile per prestare assistenza non commette alcuna violazione di legge.
La Cassazione ricorda che i permessi dovuti ai familiari per l’assistenza ai disabili non vanno ricondotti alla sola “assistenza personale” ma involgono tutte quelle attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente. Quindi, è ben possibile fare la spesa o andare in farmacia per conto del portatore di handicap, allontanandosi da casa sua, così come anche l’utilizzo del permesso è compatibile con attività – di breve durata – compiute per i propri interessi. In questo senso, l’abuso scatta soltanto quando l’utilizzo del permesso avvenga “per fini diversi dall’assistenza”, da intendersi però in senso ampio. Quindi, è necessario che gran parte della giornata sia utilizzata per scopi che con l’assistenza non hanno alcun legame.

Permessi 104 richiesti dal disabile
Chi è portatore di un handicap grave e, per questo, ha ricevuto il riconoscimento della “legge 104” può invece usare i giorni di permesso per riposarsi. Non deve quindi necessariamente dedicare le assenze alla cura personale. I permessi accordati dalla legge 104 al disabile hanno, infatti, l’obiettivo di garantirne «una più agevole integrazione familiare e sociale», la loro fruizione dunque «non deve essere necessariamente diretta alle esigenze di cura». A tale conclusione, è giunta proprio di recente la Corte di Cassazione [1]. I giudici supremi ricordano innanzitutto che l’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 è preordinato a garantire determinati diritti al portatore di handicap grave prevedendo la possibilità di usufruire alternativamente di permessi giornalieri (due ore) o mensili (tre giorni), di scegliere – ove possibile – una sede di lavoro più vicina al domicilio, di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. Tutte queste garanzie, prosegue la decisione, operano all’interno del rapporto di lavoro e sono riconducibili all’art. 38 della Costituzione, «in quanto favoriscono l’assistenza sociale in via tendenzialmente mediata». Se, del resto, il diritto dei familiari di fruire dei permessi si pone in relazione diretta con l’assistenza al disabile, il medesimo diritto riconosciuto al portatore di handicap «deve garantire alla persona disabile l’assistenza e l’integrazione sociale necessaria a ridurre l’impatto negativo della grave disabilità». L’utilizzo dei permessi da parte del lavoratore è, dunque, finalizzato «ad agevolare l’integrazione nella famiglia e nella società, integrazione che può essere compromessa da ritmi lavorativi che non considerino le condizioni svantaggiate sopportate».
L’articolo 1 della legge n. 104, infatti, prevede la piena integrazione del soggetto portatore di handicap nella famiglia, nel lavoro e nella società, per cui la concessione di agevolazioni consente di perseguire l’obiettivo di un proficuo inserimento del disabile grave nell’ambiente lavorativo. In questo senso, «l’allontanamento dal posto di lavoro più a lungo rispetto ai lavoratori (nonché ai portatori di handicap non grave) permette di rendere più compatibile l’attività lavorativa con la situazione di salute del soggetto». La fruizione dei permessi non può, dunque, essere vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche, o di altri interventi di cura, essendo – più in generale – preordinata all’obiettivo di ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.
Proprio lo scopo, perseguito dal legislatore, di garantire una effettiva integrazione del portatore di handicap grave, prosegue la decisione, «spiega il trattamento preferenziale riconosciuto allo stesso rispetto ai familiari (che alla persona svantaggiata debbono riferire necessariamente la loro attività)». Per cui non c’è alcun abuso nella fruizione dei permessi per finalità non collegate ad esigenze di cura, ed anche una situazione antigiuridica suscettibile di rilievo disciplinare. Il principio è dunque il seguente: «I permessi ex art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto a e esigenze di cura».

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